(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 20)
                              Art. 20. 
          Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici 

 
  Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12  (1°  e  2°
comma). 

 
  Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana azionati da  motore
elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione  per
il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. 
  Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato  sul  documento  di
circolazione  dal  competente   Ispettorato   compartimentale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.