Art. 20. Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12 (1° e 2° comma). Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.