(Regolamento di polizia veterinaria- art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
  Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di  vaiolo  ovino,  di
agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare,  di
affezioni pestose aviarie e  di  rogna  degli  ovini  il  sindaco,  a
complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana
l'ordinanza  di  zona  infetta.  Qualora  il  sindaco  non   provveda
tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza. 
  Nell'ordinanza di zona infetta  devono  essere  indicati  i  limiti
della zona stessa entro la quale devono applicarsi,  in  tutto  o  in
parte, le seguenti misure: 
    a)  numerazione  di  tutti  gli  animali  esistenti  nella  zona,
appartenenti alle specie recettive all'infezione; 
    b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai  limiti  della
zona infetta nonche' sulle porte di  ogni  ricovero  infetto  situato
entro detta zona; 
    c) estensione in tutta la zona  del  divieto  di  abbeverare  gli
animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con  essi
comunicanti; 
    d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli  animali  di  cui
alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile  vettore  dell'agente
patogeno; 
    e)  divieto  di  introdurre  nella  zona  animali  recettivi,  ad
eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione; 
    f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e  del
commercio degli animali; 
    g) disciplina della monta,  del  pascolo,  delle  macellazioni  e
dell'impiego al lavoro degli animali. 
  La  zona  infetta  puo'  essere  dichiarata  anche  a  seguito   di
manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino,  di  morva,  di
affezioni influenzali ed anemia infettiva degli  equini  e  di  morbo
coitale maligno, allorche' tale provvedimento e' ritenuto  necessario
per impedire il contagio. 
  Nei  casi  di  peste  bovina  e  di   pleuro-polmonite   essudativa
contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta e'  emanata  sempre
dal prefetto.