(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 33)
                              Art. 33. 
(Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto  1940,
  n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479  -  Art.  1
  D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27  marzo  1952,
  n. 348). 

 
  La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e
del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata  nelle  tabelle
di seguito indicate annesse al presente testo unico: 
    1) Tabella A,  per  le  aziende  esercenti  attivita'  di  natura
industriale, i consorzi  di  bonifica,  le  lavorazioni  condotte  in
economia di natura industriale e le operazioni di  carico  e  scarico
nei porti; 
    2) Tabella B,  per  le  aziende  esercenti  attivita'  di  natura
agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; 
    3) Tabella C,  per  le  aziende  esercenti  attivita'  di  natura
commerciale e per i professionisti e artisti; 
    4) Tabella D, per le aziende esercenti attivita' di credito; 
    5)  Tabella  E,   per   le   aziende   esercenti   attivita'   di
assicurazione; 
    6)  Tabella  F,  per  le  aziende  esercenti  servizi   tributari
appaltati; 
    7) Tabella G, per  le  aziende  esercenti  attivita'  considerate
artigiane ai sensi dell'art. 64; 
    8) Tabella H, per  le  aziende  concessionarie  speciali  per  la
coltivazione del tabacco nei confronti dei  lavoratori  addetti  alla
lavorazione della foglia  secca  allo  stato  sciolto  nei  magazzini
generali,   nonche'   di   quelli   assunti   specificatamente    per
l'essiccazione della foglia verde presso detti magazzini; 
    9) Tabella I, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di
impiego con imprese editoriali. 
  Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali  in  genere  si
applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata. 
  Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle  norme
sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti  ai  sensi
delle disposizioni del presente testo unico. 
  L'appartenenza dei lavoratori ai  diversi  settori  e'  determinata
sulla base dell'appartenenza a ciascuno di essi dei datori di  lavoro
presso cui sono occupati.