Art. 33. (Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348). La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico: 1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e scarico nei porti; 2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; 3) Tabella C, per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e per i professionisti e artisti; 4) Tabella D, per le aziende esercenti attivita' di credito; 5) Tabella E, per le aziende esercenti attivita' di assicurazione; 6) Tabella F, per le aziende esercenti servizi tributari appaltati; 7) Tabella G, per le aziende esercenti attivita' considerate artigiane ai sensi dell'art. 64; 8) Tabella H, per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso detti magazzini; 9) Tabella I, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali. Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata. Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico. L'appartenenza dei lavoratori ai diversi settori e' determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuno di essi dei datori di lavoro presso cui sono occupati.