(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 34)
                              Art. 34. 
                 (Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Con decreto del Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza  sociale
sara' stabilito a quale dei settori indicati nell'art. 33 si  debbano
aggregare, agli effetti del presente testo unico, i datori di  lavoro
che non rientrino tra le categorie elencate  dall'articolo  precitato
ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81. 
  Il decreto di attribuzione di cui al  comma  precedente  obbliga  i
datori di lavoro  e  i  lavoratori  dipendenti  all'osservanza  delle
disposizioni relative  agli  assegni  familiari  applicabili  per  il
settore cui vengono aggregati.