(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 35)
                              Art. 35. 
       (Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 
                     16 settembre 1946, n. 479). 

 
  Per particolari categorie di lavoratori per le quali  sia  ritenuto
opportuno,  i  contributi  e  gli  assegni  possono  essere  riferiti
rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e  di  periodi  di
occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per  il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per  gli
assegni familiari e le associazioni professionali interessate. 
  I salari medi stabiliti a norma del comma  precedente  non  possono
essere  inferiori  alla  misura  minima  fissata  periodicamente  con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.