(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 11)
                              Art. 11. 
                      Dichiarazioni anagrafiche 

 
  Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai capi  famiglia  e  dai
capi convivenza concernono i seguenti fatti: 
    a) trasferimento di  residenza  da  altro  Comune  o  dall'estero
ovvero trasferimento all'estero per emigrazione definitiva; 
    b) costituzione di nuova famiglia o di nuova  convivenza,  ovvero
mutamenti intervenuti  nella  composizione  della  famiglia  o  della
convivenza; 
    c) cambiamento di abitazione; 
    d) cambiamento del capo famiglia o del capo convivenza; 
    e) cambiamento della qualifica professionale; 
    f) cambiamento del titolo di studio. 
  Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese,
nel termine di venti giorni dalla data in cui si  sono  verificati  i
fatti; le dichiarazioni di cui alla lettera  a)  devono  essere  rese
mediante  modello   conforme   all'apposito   esemplare   predisposto
dall'Istituto centrale di statistica. 
  Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed  f)  possono
essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata. 
  Le dichiarazioni anagrafiche  sono  esenti  da  qualsiasi  tassa  o
diritto.