Art. 11. Dichiarazioni anagrafiche Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai capi famiglia e dai capi convivenza concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento all'estero per emigrazione definitiva; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento del capo famiglia o del capo convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti; le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.