(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 12)
                              Art. 12. 
           Iscrizioni di persone trasferitesi dall'estero 

 
  Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare,  all'Atto
della dichiarazione di cui al  precedente  art.  11  lettera  a),  la
propria identita' personale, mediante l'esibizione del  passaporto  o
di altro documento equipollente. Se il trasferimento  concerne  anche
la famiglia, deve esibire, inoltro, atti autentici che ne  dimostrino
la composizione, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorita' consolari,  se
cittadino italiano.