Art. 12. Iscrizioni di persone trasferitesi dall'estero Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'Atto della dichiarazione di cui al precedente art. 11 lettera a), la propria identita' personale, mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire, inoltro, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorita' consolari, se cittadino italiano.