Art. 13. Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese - per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche - le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 11 dei presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.