(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 13)
                              Art. 13. 
 Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 

 
  Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito  delle  indagini
di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  che  non
siano state rese -  per  fatti  che  comportino  l'istituzione  o  la
mutazione di posizioni anagrafiche - le prescritte  dichiarazioni  di
cui  all'art.  11  dei  presente  regolamento,  deve   invitare   gli
interessati a renderle. 
  Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede
ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci
giorni.