(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 14)
                              Art. 14. 
                      Segnalazioni particolari 

 
  Quando  risulti  che  una   persona   o   una   famiglia   iscritta
nell'anagrafe del Comune  abbia  trasferito  la  residenza  in  altro
Comune dal quale non sia pervenuta  la  richiesta  di  cancellazione,
l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di  anagrafe
del Comune nel quale la  persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto
trasferitasi per i conseguenti provvedimenti. 
  Nel  caso  di  persona  o  di  famiglia  proveniente   dall'estero,
l'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa  intende  stabilire
la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del
Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica,  affinche',  in
relazione  all'accertamento,  provveda  alla  formale   cancellazione
qualora non sia stata a suo tempo effettuata.