Art. 14. Segnalazioni particolari Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi per i conseguenti provvedimenti. Nel caso di persona o di famiglia proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica, affinche', in relazione all'accertamento, provveda alla formale cancellazione qualora non sia stata a suo tempo effettuata.