(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 15)
                              Art. 15. 
              Termine per le registrazioni anagrafiche 

 
  L'ufficiale  di   anagrafe   deve   effettuare   le   registrazioni
nell'anagrafe  entro  tre  giorni  dalla  data  di  ricezione   delle
comunicazioni dello stato civile o  delle  dichiarazioni  rese  dagli
interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.