Art. 16. Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 11, lettera a) del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono devono essere trasmessi, entro dieci giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'articolo precedente decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione. La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza che e' quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza. Il Comune di precedente iscrizione che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di dieci giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvedera' agli adempimenti richiesti. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne sollecitera' l'attuazione, dando, nel contempo, comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessino Comuni appartenenti alla stessa Provincia e dal Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessino Comuni appartenenti a Province diverse. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, a cura delle quali devono essere disposti gli opportuni accertamenti il cui esito sara' comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere