(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 17)
                              Art. 17. 
Obbligo da parte degli uffici di  fornire  notizie  all'ufficiate  di
                              anagrafe. 

 
  Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24  dicembre
1954, n. 1228, sono tenuti a fornire  all'ufficiale  di  anagrafe  le
notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe  della
popolazione residente.