(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 24)
                              Art. 24. 

 
  Le parti degli apparecchi che  vengono  a  contatto  con  le  acque
gassate e le  bibite  analcooliche  debbono  essere  di  materiale  o
rivestite di materiale inattaccabile.