(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 26)
                              Art. 26. 

 
  Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate
e bibite analcooliche gassate  e  quelli  per  il  riempimento  delle
bottiglie, dei sifoni  e  degli  altri  recipienti  debbono  avere  i
requisiti prescritti dal decreto del Presidente della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547,  concernente  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro.