Art. 26. Gli impianti e gli apparecchi per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcooliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.