(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 27)
                              Art. 27. 

 
  Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione
estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di  soda  deve
farne denuncia al sindaco del Comune  che  dispone  gli  accertamenti
igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario. 
  Gli  apparecchi  da  banco  debbono  rispondere   alle   condizioni
prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili. 
  Detti apparecchi debbono essere  Impiegati  esclusivamente  per  la
preparazione estemporanea di bevande gassate per la  diretta  mescita
al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto  di
riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente. 
  Le disposizioni di cui al presente  articolo  valgono,  per  quanto
applicabili, per l'impiego  di  ogni  altro  tipo  di  apparecchio  o
recipiente mobile atto  alla  preparazione  di  acque  gassate  negli
esercizi pubblici.