Art. 27. Chiunque intenda impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda deve farne denuncia al sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'ufficiale sanitario. Gli apparecchi da banco debbono rispondere alle condizioni prescritte dai precedenti articoli, in quanto ad essi applicabili. Detti apparecchi debbono essere Impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta mescita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.