Art. 22. (Veicoli a braccia e a trazione animale) I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.