(Allegato - art. 22)
                              Art. 22. 
              (Veicoli a braccia e a trazione animale) 
 
  I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. 
  I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in: 
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; 
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; 
    c) carri agricoli destinati a trasporti per uso  esclusivo  delle
aziende agrarie.