Art. 24. (Ciclomotori) Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) cilindrata fino a 50 cmc; b) potenza fino a CV 1,50; c) peso del motore fino a kg. 16; d) capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.