(Allegato - art. 25)
                              Art. 25. 
                            (Motoveicoli) 
 
  I  motoveicoli  consistenti  in  veicoli  a  motore  di  cilindrata
superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in: 
    a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a  due  o
tre ruote destinati al trasporto di persone; 
    b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; 
    c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di  persone  e  di
cose; 
    d)  motoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. 
  I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4
di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il  peso  complessivo  a  pieno
carico di un motoveicolo non puo' eccedere 15 quintali.