(Allegato - art. 26)
                              Art. 26. 
                            (Autoveicoli) 
 
  Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno  quattro
ruote si dividono in: 
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone  capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; 
    b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di
nove posti, compreso quello del conducente; 
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di  cose,  di
peso complessivo a  pieno  carico  fino  a  35  quintali,  capaci  di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; 
    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; 
    e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e  non  atti  a
portare carico utile proprio; 
    f) autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici:
veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature. Sono autoveicoli  per  uso  speciale  quelli  destinati
prevalentemente  al  trasporto  proprio  e  distinti  dalla  speciale
attrezzatura di cui  sono  muniti;  sono  autoveicoli  per  trasporti
specifici quelli destinati al trasporto  di  persone  in  particolari
condizioni o di determinate  cose,  e  distinti  da  una  particolare
attrezzatura relativa a tale scopo; 
    g) autotreni: complessi  di  veicoli  costituiti  da  due  unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice; 
    h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle  lettere
d) e f); 
    i) autosnodati: veicoli costituiti da piu' elementi dei quali uno
motore, tutti  atti  al  carico  permanentemente  e  non  rigidamente
collegati.