Art. 26. (Autoveicoli) Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio; f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose, e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice; h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f); i) autosnodati: veicoli costituiti da piu' elementi dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.