Art. 27. (Filoveicoli) I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in: a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone; b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose; d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.