(Allegato - art. 27)
                              Art. 27. 
                            (Filoveicoli) 
 
  I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato
per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati  da  rotaie,
si dividono in: 
    a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone; 
    b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; 
    c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose; 
    d) filoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici,
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.