(Allegato - art. 28)
                              Art. 28. 
                             (Rimorchi) 
 
  I rimorchi,  consistenti  in  veicoli  privi  di  propri  mezzi  di
propulsione  e  destinati  ad  essere  trainati  da  autoveicoli,  si
distinguono in: 
    a) rimorchi per trasporto di persone; 
    b) rimorchi per trasporto di cose; 
    c) rimorchi per trasporto di persone e di cose; 
    d)  rimorchi  per  uso  speciale  o  per   trasporti   specifici,
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. 
  I carrelli-appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto
di  bagagli,  attrezzi  e  simili,  e  trainati  da  autoveicoli,  si
considerano parti integranti di questi. 
  Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del  peso  e
del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.