(Allegato - art. 29)
                              Art. 29. 
                         (Macchine agricole) 
 
  Le macchine agricole si dividono in: 
    1) semoventi: 
      a) trattrici agricole; 
      b) macchine operatrici agricole; 
      c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice; 
      d) generatori di energia, per uso agricolo; 
      e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di
lavori agricoli, al trasporto, per conto delle  aziende  agrarie,  di
prodotti agricoli e sostanze di uso  agrario,  nonche'  di  macchine,
attrezzature agricole  e  accessori  funzionali  per  le  lavorazioni
meccanico-agrarie; 
    2) trainate: 
      a) macchine operatrici agricole; 
      b) generatori di energia, per uso agricolo; 
      c) rimorchi agricoli: veicoli trainati  da  trattrici  agricole
destinati ai trasporti indicati nella lettera e); 
      d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici
agricole per le necessita' funzionali delle stesse. 
  Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a  15
quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e'
trainato.