(Allegato - art. 30)
                              Art. 30. 
                             (Carrelli) 
 
  I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di  prodotti  da  un
reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in: 
    a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40
quintali; 
    b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali; 
    c) carrelli rimorchiati: veicoli  di  peso  complessivo  a  pieno
carico fino a 15 quintali. 
  Detti veicoli, qualora superino  i  pesi  indicati  nel  precedente
comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori  stradali
o rimorchi.