Art. 30. (Carrelli) I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in: a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali; b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali; c) carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.