Art. 31. (Macchine operatrici) Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.