(Testo Unico circolazione stradale-art. 22)
                              Art. 22.
              (Veicoli a braccia e a trazione animale)

  I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo.
  I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    c)  carri  agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agrarie.