(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 4)
                  Art. 4. (Art. 6 del Testo Unico) 

 
  Le  tregge  agricole  possono  circolare  per  il  minimo  percorso
indispensabile. Il carico delle tregge deve essere costituito solo da
attrezzi e strumenti da lavoro agricoli con esclusione di materiali e
prodotti del suolo. 
  Le parti o pattini della treggia, che  slittano  sulla  carreggiata
devono essere in legno con esclusione di elementi metallici sporgenti
che possano danneggiare il piano stradale. 
  E' vietata la sosta delle tregge sulle carreggiate.