(Allegato- art. 23)
                              Art. 23. 
 
  Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla  medesima  o
per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la
sua  efficienza,  il  presidente  della  Corte  di   appello   invita
l'ufficiale giudiziario  ad  integrarla  nel  termine  di  tre  mesi;
trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni. 
  Il provvedimento di sospensione  e'  immediatamente  comunicato  al
Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente. 
  In caso  di  cessazione  dalle  funzioni,  per  lo  svincolo  della
cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne
istanza al  presidente  del  tribunale  nella  cui  giurisdizione  ha
prestato l'ultimo periodo di servizio. 
  Dell'istanza  di  svincolo  deve  essere   dato   avviso   mediante
pubblicazione nel foglio degli  annunzi  legali  delle  province  ove
l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni,
nonche' mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si
e' verificata la cessazione dal servizio. 
  Le  opposizioni  allo  svincolo  debbono   essere   presentate   al
cancelliere del tribunale competente nel termine di  sei  mesi  dalla
data dell'ultimo avviso. 
  Decorso detto termine, il  presidente  del  tribunale,  sentito  il
pubblico ministero, decide in merito  alle  eventuali  opposizioni  e
provvede sulla domanda di svincolo.