(Allegato- art. 24)
                              Art. 24. 
 
  L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni  nel  termine
di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica  la
registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina. 
  Il Ministro puo' abbreviare per giusta causa il  termine  suddetto,
ma non puo' prorogato. 
  Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato
motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.