(Allegato- art. 25)
                              Art. 25. 
 
  Prima di assumere servizio l'ufficiale  giudiziario  deve  prestare
giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta
per gli impiegati civili dello Stato. 
  Il rifiuto di prestare il giuramento  importa  la  decadenza  dalla
nomina. 
  Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato  giuramento,  il  capo
dell'ufficio lo dichiara immesso nello esercizio delle sue funzioni. 
  Il  cancelliere  redige  processo  verbale  della  prestazione  del
giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.