(Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 15)
                              Art. 15. 
                    Vigilanza durante l'esercizio 
  Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento  inizia  il  regolare
esercizio  durante  il  quale  dovra',  a  cura  del  richiedente  la
concessione  o  concessionario,  essere  continuamente  vigilato  con
personale adatto che risiedera' nelle immediate vicinanze in apposita
casa di guardia collegata, in  modo  sicuro,  telefonicamente  o  con
impianto radio, con  la  rete  telefonica  pubblica  e  con  la  piu'
prossima sede della ditta concessionaria. 
  L'ufficio del Genio civile potra' di volta in volta autorizzare  la
temporanea sospensione della sorveglianza nei  periodi  di  serbatoio
vuoto. 
  Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre  praticabili  dalla
casa di guardia alle cabine di manovra degli scarichi e  della  presa
ed alle gallerie d'ispezione;  queste  dovranno  essere  pure  sempre
praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito  impianto
sara' anche predisposto per l'illuminazione dei due  paramenti  dello
sbarramento.