Art. 15. Vigilanza durante l'esercizio Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovra', a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiedera' nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la piu' prossima sede della ditta concessionaria. L'ufficio del Genio civile potra' di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto. Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sara' anche predisposto per l'illuminazione dei due paramenti dello sbarramento.