(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 13)
                              Art. 13. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13) 

 
  Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste  elettorali
compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni. 
  Per  la  ripartizione  dei  Comuni  in   sezioni   elettorali,   la
compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di  riunione
degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.