Art. 10. Gli elenchi di cui al capitolo precedente saranno dal Ministero delle Finanze trasmessi ai singoli Direttori demaniali, i quali promuoveranno la immediata consegna per parte degli Agenti della Cassa Ecclesiastica dei titoli di proprieta' e di affitto, ove esistano. Questa consegna di documenti terra' luogo della materiale immissione in possesso dei beni.