(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  I beni passano al Demanio  liberi  da  ipoteche  e  da  ogni  altro
vincolo. 
 
  A cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica i  vincoli  e
le ipoteche che gravitano sopra ciascun fondo  saranno  identicamente
trasportate sul certificato di rendita corrispondente al fondo che, a
tenore dell'art. 2 della legge 21 agosto  1862,  sara'  iscritta  sul
Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica,  e
verranno cancellate le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.