Art. 11. I beni passano al Demanio liberi da ipoteche e da ogni altro vincolo. A cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica i vincoli e le ipoteche che gravitano sopra ciascun fondo saranno identicamente trasportate sul certificato di rendita corrispondente al fondo che, a tenore dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, sara' iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica, e verranno cancellate le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.