(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  I  Direttori  demaniali,  come  pure   gli   Agenti   della   Cassa
Ecclesiastica, diffideranno gli affittavoli, massai o  coloni  che  i
fitti e le prestazioni dovranno, a datare dal  giorno  del  passaggio
dei beni al Demanio, pagarsi nelle casse erariali nel modo stesso che
e' prescritto pel pagamento delle rendite, fitti e prestazioni dovute
pei beni di proprieta' dello Stato. 
 
  Pertanto  spettera'  alla  Cassa  Ecclesiastica   il   diritto   di
riscuotere i frutti civili fino a detto giorno.