Art. 13. I Direttori demaniali, come pure gli Agenti della Cassa Ecclesiastica, diffideranno gli affittavoli, massai o coloni che i fitti e le prestazioni dovranno, a datare dal giorno del passaggio dei beni al Demanio, pagarsi nelle casse erariali nel modo stesso che e' prescritto pel pagamento delle rendite, fitti e prestazioni dovute pei beni di proprieta' dello Stato. Pertanto spettera' alla Cassa Ecclesiastica il diritto di riscuotere i frutti civili fino a detto giorno.