Art. 33. Pagamenti in acconto Nel corso dell'esecuzione del lavori sono fatti all'appaltatore in base al dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o selle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto lo importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto e' disposto negli articoli 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.