(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 33)
                              Art. 33. 
                        Pagamenti in acconto 

 
  Nel corso dell'esecuzione del lavori sono fatti all'appaltatore  in
base al dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in  conto
del corrispettivo dell'appalto, nei termini o  selle  rate  stabilite
dal capitolato speciale  ed  a  misura  dell'avanzamento  dei  lavori
regolarmente eseguiti. 
  I certificati di pagamento delle  rate  di  acconto  devono  essere
emessi non appena sia  scaduto  il  termine  fissato  nel  capitolato
speciale per tale emissione o appena raggiunto lo importo  prescritto
per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal verificarsi
delle circostanze previste nel comma precedente. 
  Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute  di
legge. 
  Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore
garanzia dell'adempimento  degli  obblighi  dell'appaltatore  e  sono
pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto e'  disposto
negli articoli 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli
stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.