(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 35)
                              Art. 35. 
                 Ritardi nei pagamenti degli acconti 

 
  Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto  non  sia
emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione  dei  lavori  o  per
qualsiasi altro  motivo  attribuibile  all'Amministrazione,  entro  i
termini di cui al secondo comma  del  precedente  art.  33,  spettano
all'appaltatore gli interessi legali sulle  somme  dovute  fino  alla
data di emissione  del  detto  certificato.  Qualora  tale  emissione
ritardi ancora per oltre 90 giorni,  dal  giorno  successivo  a  tale
scadenza e' dovuto l'interesse di mora pari  all'interesse  praticato
dagli istituti di credito di  diritto  pubblico  o  dalle  banche  di
interesse  nazionale,  in  applicazione  di  disposizioni  o  accordi
disciplinanti il mercato nazionale del  denaro,  a  norma  del  regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive  modificazioni.  La
misura di tale interesse e' accertata  annualmente  con  decreto  dei
Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. 
  Qualora l'emissione del titolo di spesa a  favore  dell'appaltatore
sia ritardata oltre  30  giorni  dall'emissione  del  certificato  di
acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi  legali  sulla
somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data  di
emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora  per
oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma
del comma precedente. 
  Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di  mora  comprensivi
del risarcimento del danno ai sensi dell'art.  1224,  2°  comma,  del
codice civile. 
  Trascorsi i termini di cui sopra o  nel  caso  in  cui  l'ammontare
delle rate di acconto per le  quali  non  sia  stato  tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dello
Importo  netto  contrattuale,  l'appaltatore,   ferma   restando   la
corresponsione  degli  interessi  di  cui  ai  precedenti  commi,  ha
facolta',  previa  costituzione  in   mora   dell'Amministrazione   e
trascorsi  60  giorni  dalla  data  della  costituzione  stessa,   di
promuovere, a norma  dell'art.  44,  il  giudizio  arbitrale  per  la
dichiarazione di risoluzione del contratto.