Art. 35. Ritardi nei pagamenti degli acconti Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza e' dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse e' accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dello Importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facolta', previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.