Art. 36. Ritardo nel pagamento della rata di saldo Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per piu' di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte del conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.