(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 12)
                            Articolo 12. 

 
  1. I marchi di fabbrica  e  di  commercio  tedeschi  depositati  il
Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi  d'impresa  prima
del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi
iscritti prima di tale data ai sensi e per gli  effetti  dell'Accordo
di Madrid dei 14 aprile 1891, nel registro internazionale a  nome  di
persone  fisiche  o  giuridiche   tedesche,   restano   nella   piena
disponibilita' di dette persone  o  dei  loro  successori  od  aventi
causa. 
  2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti
nel  registro  italiano  dei  marchi   d'impresa   o   nel   registro
internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, gia'  controllate
da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone
fisiche o giuridiche tedesche al cui nome  risultano  registrati  nel
registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio  brevetti
germanico o ai loro successori ed aventi causa. 
  3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni  degli  articoli
seguenti.