Articolo 12. 1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati il Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid dei 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilita' di dette persone o dei loro successori od aventi causa. 2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, gia' controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori ed aventi causa. 3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.