Articolo 13. 1. Per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi concernenti merci fabbricate in Italia, legittimamente usati da ditte gia' controllate da capitale tedesco dal 13 ottobre 1943 al 29 marzo 1957 ed ancora legittimamente usati dalle stesse ditte alla data di entrata in vigore del presente Accordo per i quali sussistano speciali condizioni che ne consiglino la restituzione all'originario titolare tedesco o il trasferimento in proprieta' alle persone fisiche o giuridiche tedesche, al cui nome il marchio risulti registrato nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico ed ai loro successori ed aventi causa, gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta, saranno salvaguardati con la concessione a tali persone di un diritto di licenza obbligatoria per l'Italia. 2. Nell'ipotesi che le parti private interessate, che potranno all'uopo avvalersi dei buoni uffici dei due Governi, non riuscissero ad accordarsi sulla stipulazione di licenze contrattuali, le condizioni della licenza obbligatoria saranno equamente fissate dai competenti organi del Governo italiano, tenuti presenti i giusti interessi delle parti private. 3. Tra le condizioni della licenza obbligatoria potra' essere prevista la facolta' del titolare del marchio tedesco di introdurre le merci contraddistinte con il marchio nel caso che il licenziatario non soddisfi il fabbisogno del mercato italiano. 4. Il controllo sull'adempimento da parte del licenziatario delle condizioni della licenza obbligatoria verra' esercitato dai competenti organi del Governo italiano, che avranno potere di revoca ed a cui dovra' essere demandata dalle parti private interessate ogni modificazione delle condizioni della licenza obbligatoria. 5. Avverso i provvedimenti degli organi competenti italiana relativi alla fissazione delle condizioni della licenza obbligatoria alla modificazione delle condizioni ed alla revoca, le parti private interessate potranno ricorrere all'autorita' giudiziaria italiana.