(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 13)
                            Articolo 13. 

 
  1. Per i marchi di fabbrica e  di  commercio  tedeschi  concernenti
merci fabbricate  in  Italia,  legittimamente  usati  da  ditte  gia'
controllate da capitale tedesco dal 13 ottobre 1943 al 29 marzo  1957
ed ancora legittimamente  usati  dalle  stesse  ditte  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  Accordo  per  i  quali  sussistano
speciali condizioni che ne consiglino la restituzione  all'originario
titolare tedesco  o  il  trasferimento  in  proprieta'  alle  persone
fisiche o  giuridiche  tedesche,  al  cui  nome  il  marchio  risulti
registrato nel  registro  dei  marchi  di  fabbrica  e  di  commercio
dell'Ufficio brevetti germanico  ed  ai  loro  successori  ed  aventi
causa, gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta, saranno
salvaguardati con la concessione a tali  persone  di  un  diritto  di
licenza obbligatoria per l'Italia. 
  2. Nell'ipotesi che le  parti  private  interessate,  che  potranno
all'uopo avvalersi dei buoni uffici dei due Governi, non  riuscissero
ad  accordarsi  sulla  stipulazione  di  licenze   contrattuali,   le
condizioni della licenza obbligatoria saranno equamente  fissate  dai
competenti organi del Governo  italiano,  tenuti  presenti  i  giusti
interessi delle parti private. 
  3. Tra le  condizioni  della  licenza  obbligatoria  potra'  essere
prevista la facolta' del titolare del marchio tedesco  di  introdurre
le merci contraddistinte con il marchio nel caso che il licenziatario
non soddisfi il fabbisogno del mercato italiano. 
  4. Il controllo sull'adempimento da parte del  licenziatario  delle
condizioni  della  licenza   obbligatoria   verra'   esercitato   dai
competenti organi del Governo italiano, che avranno potere di  revoca
ed a cui dovra' essere demandata dalle parti private interessate ogni
modificazione delle condizioni della licenza obbligatoria. 
  5.  Avverso  i  provvedimenti  degli  organi  competenti   italiana
relativi alla fissazione delle condizioni della licenza  obbligatoria
alla modificazione delle condizioni ed alla revoca, le parti  private
interessate potranno ricorrere all'autorita' giudiziaria italiana.