(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 14)
                            Articolo 14. 

 
  1. Per il periodo di un anno dall'entrata in  vigore  del  presente
Accordo il Governo italiano non prendera' alcuna decisione in  merito
ai marchi considerati nel precedente articolo. 
  2. Durante tale periodo le parti  interessate  italiana  e  tedesca
potranno raggiungere  un'intesa  sulla,  proprieta'  o  sull'uso  del
marchio, avvalendosi a tal  fine  anche  dei  buoni  uffici  dei  due
Governi. 
  3.  In  caso  d'intesa,  non  applicheranno  le  misure  coercitive
previste al precedente art. 13.