Articolo 14. 1. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non prendera' alcuna decisione in merito ai marchi considerati nel precedente articolo. 2. Durante tale periodo le parti interessate italiana e tedesca potranno raggiungere un'intesa sulla, proprieta' o sull'uso del marchio, avvalendosi a tal fine anche dei buoni uffici dei due Governi. 3. In caso d'intesa, non applicheranno le misure coercitive previste al precedente art. 13.