Articolo 15.
Per le intese riguardanti i marchi di cui all'art. 13, concluse
frale parti private interessate prima della entrata in vigore del
presente Accordo, vale quanto segue:
a) Restano ferme le intese contenenti una disposizione, secondo
la quale le intese medesime resteranno in vigore anche nel caso di
conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia.
b) Restano valide anche le intese che non contengono una
disposizione del genere; se tuttavia una intesa di questa specie
viene denunciata dall'interessato tedesco senza giustificato motivo
prima della scadenza di due anni dopo l'entrata in vigore del
presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro queste termine,
gli interessi della parte italiana, verranno tutelati concedendole
una licenza obbligatoria per l'Italia. L'art. 13, paragrafo 2, sara'
applicato in modo che le condizioni della licenza obbligatoria non
debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno favorevoli
delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento.
c) Le intese, che prevedano esplicitamente la cessazione della
loro validita' all'atto della conclusione di un accordo in merito tra
i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno
conseguentemente applicate le disposizioni dell'art. 13, salvo che
vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.