(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 15)
                            Articolo 15. 

 
  Per le intese riguardanti i marchi di  cui  all'art.  13,  concluse
frale parti private interessate prima della  entrata  in  vigore  del
presente Accordo, vale quanto segue: 
    a) Restano ferme le intese contenenti una  disposizione,  secondo
la quale le intese medesime resteranno in vigore anche  nel  caso  di
conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia. 
    b)  Restano  valide  anche  le  intese  che  non  contengono  una
disposizione del genere; se tuttavia  una  intesa  di  questa  specie
viene denunciata dall'interessato tedesco senza  giustificato  motivo
prima della scadenza  di  due  anni  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro queste  termine,
gli interessi della parte italiana,  verranno  tutelati  concedendole
una licenza obbligatoria per l'Italia. L'art. 13, paragrafo 2,  sara'
applicato in modo che le condizioni della  licenza  obbligatoria  non
debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno  favorevoli
delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento. 
    c) Le intese, che prevedano esplicitamente  la  cessazione  della
loro validita' all'atto della conclusione di un accordo in merito tra
i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno
conseguentemente applicate le disposizioni dell'art.  13,  salvo  che
vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.