Articolo 16. Se una delle parti private interessate vuol servirsi dei buoni uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti puo' chiedere all'altro Stato contraente di convocare una Commissione mista governativa, che dovra' essere subito nominata e che avra' il compito di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.