(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 16)
                            Articolo 16. 

 
  Se una delle parti private  interessate  vuol  servirsi  dei  buoni
uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti  puo'  chiedere
all'altro  Stato  contraente  di  convocare  una  Commissione   mista
governativa, che dovra' essere subito nominata e che avra' il compito
di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.