(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 17)
                            Articolo 17. 

 
  La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi  non  pregiudica  i
diritti  delle  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  abbiano  fatto
legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.