Articolo 18. Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di fabbrica e di commercio di cui al precedente art. 12 sia stato versato in un conto presso un Istituto di credito italiano, esso verra' messo a disposizione, senza altre limitazioni che la percezione di imposte eventualmente dovute secondo il diritto italiano per questi canoni, degli originari titolari o dei loro successori ed aventi causa al momento della firma o al piu' tardi dell'entrata in vigore del presente Accordo.