(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 18)
                            Articolo 18. 

 
  Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di  fabbrica  e  di
commercio di cui al precedente art. 12 sia stato versato in un  conto
presso  un  Istituto  di  credito  italiano,  esso  verra'  messo   a
disposizione, senza altre limitazioni che la  percezione  di  imposte
eventualmente dovute secondo il diritto italiano per  questi  canoni,
degli originari titolari o dei loro successori  ed  aventi  causa  al
momento della firma o  al  piu'  tardi  dell'entrata  in  vigore  del
presente Accordo.