(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 19)
                            Articolo 19. 

 
  Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro  dei  marchi
d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio  tedeschi(annullati  in
Germania  dalle  Potenze  alleate  e  di   sottoporre   ad   analoghe
restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di  commercio  tedeschi,
il cui uso sia, stato sottoposto a restrizioni ai sensi  delle  leggi
in vigore nella Repubblica Federale di Germania.