Articolo 19. Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro dei marchi d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi(annullati in Germania dalle Potenze alleate e di sottoporre ad analoghe restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi, il cui uso sia, stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale di Germania.