Articolo 20. Il periodo che, in virtu' dell'art. 7 dell'Accordo concluso tra la, Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale del 30 aprile 1952, non viene preso in considerazione nel computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione italiana, viene prorogato sino alla entrata in vigore del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi di cui al successivo art. 22.