(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 20)
                            Articolo 20. 

 
  Il periodo che, in virtu' dell'art. 7 dell'Accordo concluso tra la,
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania  in  materia
di protezione dei diritti di proprieta'  industriale  del  30  aprile
1952, non viene preso in considerazione nel computo del  tempo  entro
il  quale  un  marchio  deve  essere  utilizzato  a   termini   della
legislazione italiana, viene prorogato sino alla  entrata  in  vigore
del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi
di cui al successivo art. 22.