(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 21)
                            Articolo 21. 

 
  La restituzione dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi agli
originari titolari tedeschi ed il  trasferimento  in  proprieta'  dei
marchi di fabbrica e  di  commercio  tedeschi  a  persone  fisiche  o
giuridiche tedesche al cui nome i  marchi  risultano  registrati  nel
registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio  brevetti
germanico ed ad loro successori ed aventi causa,  saranno  effettuati
senza alcuna limitazione oltre quelle previste nel presente Accordo e
saranno esenti da tasse ed imposte.