Articolo 21. La restituzione dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi agli originari titolari tedeschi ed il trasferimento in proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi a persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome i marchi risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico ed ad loro successori ed aventi causa, saranno effettuati senza alcuna limitazione oltre quelle previste nel presente Accordo e saranno esenti da tasse ed imposte.