(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 22)
                            Articolo 22. 

 
  L'espressione "marchi di fabbrica e di  commercio  tedeschi"  usata
nei precedenti articoli comprende: 
    a) marchi d'impresa, i cui  titolari  siano  persone  fisiche  di
cittadinanza,  tedesca  ai  sensi  dell'art.  116,  paragrafo  1  del
"Grundgesetz"  del  23  maggio  1949  della  Repubblica  Federale  di
Germania, e persone giuridiche a  norma  del  diritto  germanico,  in
quanto abbiano domicilio  o  sede  nel  territorio  della  Repubblica
Federale di Germania ivi compreso il Land  Berlino  o,  al  di  fuori
della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza  nella
Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a  tale  Stato  in
base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti; 
    b) marchi  d'impresa  di  persone  fisiche  e  giuridiche  aventi
domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania,
che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica  e  di
commercio dell'Ufficio brevetti  germanico  a  nome  di  una  persona
fisica o  giuridica  rientrante  nelle  categorie  contemplate  nella
precedente lettera a). 
  La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo  di  una
attestazione  dell'Ufficio  brevetti  germanico,   non   soggetta   a
legalizzazione. 
  In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti
articoli sara' trascritto, su domanda nel Registro italiano dei 
brevetti per marchi d'impresa 
  Il trasferimento del marchio al nome della persona che  ne  risulti
titolare  nel  registro  dei  marchi  di  fabbrica  e  di   commercio
dell'Ufficio brevetti germanico; 
    c) marchi d'impresa  i  cui  titolari  siano  persone  giuridiche
italiane controllate da capitale  tedesco  alla  data  dell'8  maggio
1945.