Articolo 22.
L'espressione "marchi di fabbrica e di commercio tedeschi" usata
nei precedenti articoli comprende:
a) marchi d'impresa, i cui titolari siano persone fisiche di
cittadinanza, tedesca ai sensi dell'art. 116, paragrafo 1 del
"Grundgesetz" del 23 maggio 1949 della Repubblica Federale di
Germania, e persone giuridiche a norma del diritto germanico, in
quanto abbiano domicilio o sede nel territorio della Repubblica
Federale di Germania ivi compreso il Land Berlino o, al di fuori
della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza nella
Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a tale Stato in
base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti;
b) marchi d'impresa di persone fisiche e giuridiche aventi
domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania,
che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di
commercio dell'Ufficio brevetti germanico a nome di una persona
fisica o giuridica rientrante nelle categorie contemplate nella
precedente lettera a).
La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo di una
attestazione dell'Ufficio brevetti germanico, non soggetta a
legalizzazione.
In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti
articoli sara' trascritto, su domanda nel Registro italiano dei
brevetti per marchi d'impresa
Il trasferimento del marchio al nome della persona che ne risulti
titolare nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio
dell'Ufficio brevetti germanico;
c) marchi d'impresa i cui titolari siano persone giuridiche
italiane controllate da capitale tedesco alla data dell'8 maggio
1945.