Art. 50. Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri piu' anziani. I due elettori piu' anziani d'eta' ed i due piu' giovani faranno le parti di scrutatori. L'ufficio nominera' il segretario, che avra' voce consultiva.