(Allegato A-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Avranno la  presidenza  degli  uffizi  provvisorii  delle  adunanze
elettorali il sindaco, gli assessori,  ed  in  caso  d'impedimento  i
consiglieri piu' anziani. 
 
  I due elettori piu' anziani d'eta' ed i due piu' giovani faranno le
parti di scrutatori. 
 
  L'ufficio nominera' il segretario, che avra' voce consultiva.