Art. 34. Ove avvenisse smarrimento o distruzione del certificato accennato al precedente articolo, ne puo' esser rilasciato un duplicato, previo l'adempimento delle stesse formalita', che pei certificati d'inscrizione delle pensioni civili e militari sono prescritte dagli articoli 363 e seguenti del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato del 13 dicembre 1863.