(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Ove avvenisse smarrimento o distruzione del  certificato  accennato
al precedente articolo, ne puo' esser rilasciato un duplicato, previo
l'adempimento  delle   stesse   formalita',   che   pei   certificati
d'inscrizione delle pensioni civili e militari sono prescritte  dagli
articoli 363 e seguenti del regolamento sulla  contabilita'  generale
dello Stato del 13 dicembre 1863.